Sez. 2, Sentenza n. 5355 del 10/03/2026 (Rv. 678595-01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI) | Art. 884 c.c. - Interpretazione - Norma speciale rispetto all’art. 1102 c.c. - Sussistenza - Contenuto del diritto del comproprietario - Sussistenza - Estensione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - MURI (MAESTRI, PERIMETRALI)
La disciplina prevista, per il muro divisorio comune, dall'art. 884, commi 1 e 2, c.c., prevale sul principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto costituente norma speciale applicabile alla comunione del muro, e pertanto dal combinato disposto delle disposizioni contenute nell'art. 884 c.c. e nel comma 2 dell'art. 881 c.c. discende che ciascun comproprietario del muro può far valere in sede petitoria il proprio diritto a che le nicchie aperte nel muro comune dall'altro comproprietario non eccedano in profondità il limite della metà dello spessore del muro, ovvero che esse siano chiuse qualora, ancorché non eccedenti il limite della metà, minino comunque la stabilità del muro o lo danneggino in altro modo.
Cod. Civ. art. 881 com. 2, Cod. Civ. art. 884 com. 1, Cod. Civ. art. 884 com. 2, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)