Sez. 3, Sentenza n. 1474 del 17/05/1974 (Rv. 369574 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - ACCERTAMENTO - NORMATIVA ORDINARIA DEI FATTI ILLECITI - COLPA DEL CONDUCENTE - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - ACCERTAMENTO - NORMATIVA ORDINARIA DEI FATTI ILLECITI - COLPA DEL CONDUCENTE - ONERE PROBATORIO DEL DANNEGGIATO.*
Nel trasporto di cortesia difetta il presupposto di un regolamento negoziale di interessi, con la conseguenza che la responsabilita del soggetto che ha effettuato il trasporto, per tutti i danni subiti dalle persone trasportate, deve valutarsi sul piano extracontrattuale: per il relativo accertamento, cioe, devono valere le comuni norme sulla disciplina del fatto illecito e con esse, quindi, il principio che l'Onere della prova della colpa del conducente incombe al danneggiato. (V 1752'73, mass n 364698).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)