Sez. L - , Sentenza n. 32591 del 17/12/2018 (Rv. 652039 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992 - Regime delle cd. "finestre" ex art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - Inclusione - Abrogazione ex art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 - Inapplicabilità - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, non è applicabile l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1° gennaio 2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 12, Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 1 com. 8, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 5, Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)