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Sez. 1, Sentenza n. 13506 del 08/06/2007 (Rv. 599776 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Sentenza di primo grado pronunciata nonostante l'automatica interruzione del processo per morte del convenuto verificatasi prima della costituzione - Termine di impugnazione - Decadenza - Esclusione per gli eredi che non abbiano avuto cognizione del processo per nullità della citazione o della sua notificazione - Onere probatorio - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599776-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione, è, in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., di un anno dalla pubblicazione della sentenza, a meno che i suoi eredi, nell'impugnarla, non alleghino specificamente l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del secondo comma dello stesso art. 327 cod. proc. civ., dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per nullità della citazione o della sua notificazione. Tale equiparazione comporta, con l'applicazione analogica dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., che gli eredi debbano allegare specificamente la mancata conoscenza del processo, fornendone la prova, anche sulla base di elementi presuntivi in relazione alle circostanze del caso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)