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Sez. 5, Sentenza n. 22523 del 26/10/2007 (Rv. 601153 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Litisconsorzio necessario e facoltativo - Differenze - Fattispecie in tema di imposta di successione.
Stato
decisa il 2007-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601153-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, la nozione di litisconsorzio necessario, come regolato dall'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, ha una dimensione eminentemente processuale, collegata all'inscindibilità dell'oggetto, e presuppone pertanto, in primo luogo, che la fattispecie costitutiva dell'obbligazione, rappresentata dall'atto autoritativo impugnato, presenti elementi comuni ad una pluralità di soggetti (e, quindi, si sia in presenza di un atto impositivo unitario, coinvolgente, nella unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, una pluralità di soggetti) ed, in secondo luogo, che siano proprio gli elementi comuni ad essere posti a fondamento del ricorso proposto da uno dei soggetti obbligati. Il litisconsorzio facoltativo, regolato dal terzo comma del medesimo art. 14, ricorre quando pure si è in presenza di un atto impositivo unitario con pluralità di destinatari, ma l'impugnazione proposta da uno dei coobbligati non è fondata su elementi impositivi comuni a tutti i destinatari. È soltanto a quest'ultima ipotesi che si riferisce la previsione del comma sesto dell'art. 14, quando dispone che chiamati o intervenuti non possono impugnare autonomamente l'atto se per essi, al momento della costituzione, è già decorso il termine di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ricorresse l'ipotesi del litisconsorzio necessario - e, quindi, ha considerato valida la costituzione di una parte che aveva impugnato, oltre i termini, l'atto dell' ufficio fiscale - nel caso di più coeredi che avevano impugnato un avviso di liquidazione emesso dall'ufficio del registro, sulla scorta di una denunzia di successione presentata in modo errato e successivamente corretta dai medesimi coeredi, senza che l'ufficio tenesse conto dell'atto di correzione intervenuto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)