Sez. 1, Sentenza n. 4000 del 03/12/1975 (Rv. 378292 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI - INDICAZIONE SPECIFICA DEI DATI PER IL COMPUTO - LIMITI - COMMISSIONE PROVINCIALE - DIMINUZIONE DEL VALORE DI TERRENI - GENERICO RIFERIMENTO ALL'UBICAZIONE E SERVIZI - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - DECISIONI - MOTIVAZIONE - CONTROVERSIE DI VALUTAZIONE - IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI - INDICAZIONE SPECIFICA DEI DATI PER IL COMPUTO - LIMITI - COMMISSIONE PROVINCIALE - DIMINUZIONE DEL VALORE DI TERRENI - GENERICO RIFERIMENTO ALL'UBICAZIONE E SERVIZI - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE.*
In forza dell'art 42 del RD 8 luglio 1937, n 1516, le decisioni delle commissioni distrettuali e di quelle provinciali sulle controversie che si riferiscono alla valutazione in materia di imposta sui trasferimenti della ricchezza debbono contenere una sommaria motivazione dalla quale risultino gli elementi di fatto tenuti a calcolo nella Determinazione del valore imponibile. Per assolvere siffatto Obbligo di motivazione la decisione deve indicare specificamente i dati in base ai quali si e proceduto al calcolo del valore imponibile, pur non essendo necessaria la singola esposizione critica dei dati discussi. Cosi e insufficiente la motivazione con cui viene diminuito dalla commissione provinciale, rispetto alla valutazione della commissione distrettuale, il valore di alcuni terreni senza procedere ad alcun calcolo, e facendo mero riferimento alla ubicazione dei terreni stessi ed alla Mancanza di servizi. (V 2558/70, mass n 348900).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)