Sez. L, Sentenza n. 1069 del 03/03/1978 (Rv. 390428 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITAZIONI - PERSONALE DIRETTIVO - INAPPLICABILITA - DIRETTORE D'ALBERGO ADDETTO ANCHE AL RICEVIMENTO DEI CLIENTI - PERSONALE DIRETTIVO - INCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - LIMITAZIONI - PERSONALE DIRETTIVO - INAPPLICABILITA - DIRETTORE D'ALBERGO ADDETTO ANCHE AL RICEVIMENTO DEI CLIENTI - PERSONALE DIRETTIVO - INCLUSIONE.*
Nel "personale direttivo" di un'impresa, a cui, ai sensi dell'art 2 RDL n 692 del 1923, non si applicano le norme sulla limitazione dell'orario di lavoro, rientra il direttore di un albergo, ancorche egli svolga anche le mansioni di portiere addetto al ricevimento dei clienti, poiche la direzione dell'albergo concerne il funzionamento tecnico e amministrativo dell'intera azienda e non S'identifica con la semplice "direzione tecnica di una lavorazione", gli addetti alla quale sono esclusi dal personale direttivo della impresa - come sopra inteso - dall'art 3 del RD n 1955 del 1923, contenente il regolamento d'esecuzione del RDL citato.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 2, Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)