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Sez. 5 - , Sentenza n. 1446 del 18/01/2022 (Rv. 663656 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Appello principale - Deposito della sua copia nella segreteria della Commissione tributaria - Omissione - Inammissibilità - Appello incidentale tempestivo - Deposito della sua copia nella segreteria della Commissione tributaria - Omissione - Inammissibilità anche dell’atto di appello incidentale - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663656-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora l'appello principale sia inammissibile per mancato deposito dell'atto d'impugnazione nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibile anche l'appello incidentale egualmente non depositato, atteso che tale obbligo di deposito deve ritenersi imposto anche all'appellante incidentale, pur se tempestivo, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, vigente "ratione temporis", in quanto diretto ad evitare il rischio di un'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)