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Sez. 1, Ordinanza n. 25109 del 18/09/2024 (Rv. 672484-02)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA' | Espropriazione per pubblica utilità - Opere di grande viabilità - Vincolo preordinato all'esproprio - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672484-02

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - INDENNITA'

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'inserimento nel piano regolatore delle opere di grande viabilità, che interessano una parte rilevante del territorio comunale, consistendo in una limitazione di ordine generale, che cade su una pluralità indistinta di beni per finalità di interesse pubblico e che trascende gli interessi dei singoli proprietari delle aree, i quali potranno trarre

beneficio dall'esecuzione dell'opera, non è qualificabile come un vincolo preordinato all'esproprio, integrando piuttosto un vincolo di inedificabilità delle zone assoggettate a destinazione viaria, salvo che si tratti di vincolo imposto a titolo particolare su specifici beni, assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno ed a servizio delle singole zone.

Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)