Sez. 5, Sentenza n. 23680 del 06/06/2025 Cc. (dep. 24/06/2025) Rv. 288203-01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Versione modificata dalla legge n. 11 del 2024 - Applicabilità - Data di decorrenza - Individuazione.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come modificata dall'art. 2, comma 1, lettera o), legge 9 agosto 2024, n. 114 – che non richiede più, in caso di impugnazione proposta dal difensore di fiducia, l'onere di allegare uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato –, si applica alle impugnazioni proposte a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ossia dal 25 agosto 2024.
Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. O PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)