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Sez. 2, Ordinanza n. 11827 del 02/05/2024 (Rv. 671478-01)

PROPRIETA' - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE | Soggezione del fondo inferiore - Presupposti - Stillicidio di acque piovane - Legittimo esercizio - Condizioni - Titolo costitutivo di servitù ad hoc.
Stato
decisa il 2024-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671478-01

PROPRIETA' - ACQUE - SCOLO DELLE ACQUE - DEFLUSSO NATURALE - IN GENERE

Ai sensi degli artt. 908 e 913 c.c., salvo diversa ed espressa convenzione, il fondo inferiore può essere assoggettato unicamente allo scolo di acque che defluiscono dal fondo superiore secondo l'assetto naturale dei luoghi, sicché lo stillicidio, sia di acque piovane sia, a maggior ragione, di quelle provenienti da attività umane, può essere legittimamente esercitato solo se trovi rispondenza specifica in un titolo costitutivo di servitù ad hoc.

Cod. Civ. art. 908, Cod. Civ. art. 913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)