diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1680 del 07/03/1983 (Rv. 426535 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - RINUNCIA, PREVENTIVA O SUCCESSIVA, AI COMPENSI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426535-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ - RINUNCIA, PREVENTIVA O SUCCESSIVA, AI COMPENSI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Il divieto stabilito dall'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794 di pattuire compensi inferiori ai minimi di tariffa non esclude la valida rinunciabilità, preventiva o successiva, ai compensi medesimi. Il divieto, infatti, è posto a garanzia del corretto Esercizio dell'attività forense e a tutela della dignità del singolo professionista e dell'intera classe professionale, mirando ad impedire, per un verso, lo svilimento della funzione defensionale e, per altro verso, la sleale concorrenza tra professionisti e per sè non comporta l'indisponibilità del diritto patrimoniale al compenso; mentre la rinuncia, in quanto costituisce Esercizio della libera autonomia normalmente consentita dall'ordinamento, non contrasta, astrattamente, con effetti riprovati dall'ordinamento medesimo in via assoluta, con gli interessi pubblicistici in funzione dei quali il divieto si giustifica, e nell'ambito di operatività del divieto ricade solo quando sia strumentalmente ed in modo distorto posta in essere per uno scopo non lecito.*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)