Sez. 2 - , Ordinanza n. 24386 del 10/08/2023 (Rv. 668804 - 02)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO | Sanzioni amministrative - Presunzione di colpa ex art. 3 della l. n. 689 del 1981 - Prova contraria - Onere a carico dell'opponente - Tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta - Errore sull'illiceità del fatto - Configurabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa, senza che rilevi l'eventuale affidamento incolpevole fondato su una presunta tacita tendenza dell'Autorità a non punire una determinata condotta o a punirla con una sanzione più lieve.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)