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Sez. 1, Ordinanza n. 1748 del 26/10/1976 Cc. (dep. 27/01/1977) Rv. 135149 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - COMUNICAZIONE O AVVISI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DELLA PERIZIA AL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135149-01

PROVA PENALE - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - COMUNICAZIONE O AVVISI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DELLA PERIZIA AL CONSULENTE TECNICO - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*

Le comunicazioni relative alla esecuzione della perizia vanno fatte, a pena di nullita, nei confronti del solo difensore al fine di metterlo in grado di esercitare efficacemente il suo ufficio, mentre nessuna comunicazione autonoma spetta al consulente tecnico di parte, come, peraltro, si desume indirettamente dagli artt 324 e 325 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 324, Cod. Proc. Pen. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)