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Sez. 2, Sentenza n. 16081 del 02/08/2016 (Rv. 640789 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ricorso per ingiunzione nei confronti di un condomino - Conoscibilità delle delibere assembleari prodotte a fondamento dell'istanza monitoria rispetto a condominio assente al momento della loro assunzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640789-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

La produzione delle delibere assembleari condominiali a corredo di una domanda monitoria avverso un condomino non è idonea a soddisfare l'onere di comunicazione agli assenti ex art. 1137 c.c., né comporta il sorgere della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., che postula il recapito all'indirizzo del condomino del verbale contenente le decisioni dell'assemblea, né, comunque, obbliga quest'ultimo ad attivarsi per acquisire e conoscere il testo delle deliberazioni stesse, la cui conoscibilità, pertanto, non è ancorata alla data di notificazione del decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)