Sez. 6, Sentenza n. 2002 del 20/05/1997 Cc. (dep. 25/06/1997) Rv. 208008 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Organo legittimato - P.M. presso il Tribunale del riesame - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DEL PUBBLICO MINISTERO
Ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen. il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale in sede di riesame e d'appello, in materia di misure cautelari personali, può essere proposto esclusivamente dal Pubblico Ministero presso il predetto Tribunale. Tale principio si ricava dalla menzione, contenuta nel citato articolo e limitata al "pubblico ministero": al proposito va rilevato che quando la legge indica, quale organo abilitato a svolgere una determinata attività presso un ufficio giudiziario, il pubblico ministero, la stessa si riferisce ai rappresentanti dell'accusa che fanno parte della Procura istituita appunto presso l'Ufficio in questione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)