Sez. 3, Sentenza n. 9054 del 15/06/1983 Ud. (dep. 29/10/1983) Rv. 160924 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ATTO AMMINISTRATIVO - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITÀ - LIMITE.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - ATTO AMMINISTRATIVO - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITÀ - LIMITE.*
La licenza o la concessione illegittima in quanto sorretta da una presunzione di legalità, (pertanto efficace sino a quando non venga annullata o revocata) è atta a scriminare l'agente, il quale ad essa si sia uniformato, non potendosi pretendere da costui un'indagine in ordine alla conformità a legge dell'atto autorizzativo. Tale principio non può però trovare applicazione nei confronti di colui che si uniformi ad un provvedimento autorizzativo abnorme o, comunque, prima facie illegittimo. (Conf mass n 145941; (Conf mass n 152382; (Conf mass n 152383).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)