Sez. 6 - , Sentenza n. 16103 del 19/02/2020 Ud. (dep. 27/05/2020) Rv. 278961 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente del profitto - Reati commessi prima della legge n. 190 del 2012 - Applicabilità retroattiva - Esclusione - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca per equivalente del profitto, introdotta dall'art. 322-ter, comma primo, cod. pen,, come novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter com. 1, Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 lett. O CORTE COST., Legge 29/09/2000 num. 300 art. 3 com. 1, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)