Sez. L, Sentenza n. 4580 del 25/10/1977 (Rv. 388193 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E VIOLAZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PERCEZIONE DI SPETTANZE LAVORATIVE NONCHE RINUNZIE, TRANSAZIONI ED AZIONI GIUDIZIARIE RELATIVE - FACOLTA DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO PER MANCANZA DELLA GIUSTA CAUSA - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E VIOLAZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PERCEZIONE DI SPETTANZE LAVORATIVE NONCHE RINUNZIE, TRANSAZIONI ED AZIONI GIUDIZIARIE RELATIVE - FACOLTA DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO PER MANCANZA DELLA GIUSTA CAUSA - PERSISTENZA.*
Tanto la percezione di spettanze lavorative, quanto le rinunzie e le transazioni sulle stesse e persino il promovimento delle relative controversie non precludono al lavoratore la facolta di impugnare la legittimita del licenziamento per difetto di giusta causa, ai sensi e nei termini di cui all'art 6 della legge n 604 del 1966: pertanto, di fronte al recesso del datore di lavoro, e irrilevante, ove risulti rispettato detto Onere, sia la (non piu possibile e) mancata offerta di continuare nella prestazione lavorativa, sia il ritiro del libretto di lavoro per procurarsi frattanto un altro posto di lavoro. (V 1355/76, mass n 380054; (V 3262/75, mass n 377379).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)