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Sez. U, Sentenza n. 5300 del 28/10/1985 (Rv. 442562 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DA UN DIPENDENTE DI UNA USL - DIRITTO ALL'ESERCIZIO DI MANSIONI CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA FUNZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442562-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DA UN DIPENDENTE DI UNA USL - DIRITTO ALL'ESERCIZIO DI MANSIONI CORRISPONDENTI ALLA QUALIFICA FUNZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di rapporto di pubblico impiego, quale quello del personale delle unità sanitarie locali, ha carattere esclusivo, si estende cioè alle posizioni di diritto soggettivo scaturenti da detto rapporto. Ne consegue che la domanda proposta dal dipendente di una USL, per far valere il diritto all'Esercizio di mansioni corrispondenti alla propria qualifica funzionale, a norma dell'art. 29 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle unità sanitarie), rientra nell'ambito della suddetta giurisdizione amministrativa, e si sottrae alla cognizione del giudice ordinario, pure in Sede di adozione di provvedimenti urgenti, tenendo conto che i poteri conferiti al medesimo giudice dall'art. 700 cod. proc. civ. riguardano la tutela in via cautelare dei soli diritti rientranti nelle sue attribuzioni giurisdizionali. (V 7369/83, mass n 431961).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)