Sez. 2, Sentenza n. 1339 del 26/05/1971 Ud. (dep. 07/03/1972) Rv. 120350 - 01
IMPUTABILITA - MINORE ETA - INFRADICIOTTENNE - VIZIO PARZIALE DI MENTE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUTABILITA - MINORE ETA - INFRADICIOTTENNE - VIZIO PARZIALE DI MENTE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
L'infermita mentale che determina il vizio parziale di mente nel minore di anni diciotto e maggiore dei quattordici in tanto puo sfociare in un giudizio di responsabilita diminuita dal vizio stesso in quanto sia accertato che essa sia venuta a innestarsi su un soggetto normalmente evoluto. Nel caso, invece, in cui l'infermita abbia ostacolato lo sviluppo mentale del minore, la conclusione logica non puo essere la responsabilita, attenuata dall'infermita stessa, ma la non imputabilita, dal momento che, quale ne sia la causa, il soggetto non ha raggiunto quella capacita d'intendere e di volere, di cui per disposizione di legge dev' essere data la prova per poterlo ritenere imputabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)