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Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti

Testo in vigore al

Art. 5-bis

1. Gli enti soggetti alle norme di cui allo articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, sino al 1985, a destinare ad investimenti immobiliari i fondi disponibili annualmente di cui al predetto articolo nella misura massima prevista del quaranta per cento.

2. Le disponibilita' di cui al precedente comma sono destinate in misura non inferiore al cinquanta per cento all'acquisto o alla costruzione di immobili con destinazione prevalentemente abitativa e comunque non inferiore al settanta per cento.

Art. 5-ter

1. Per il completamento di programmi di edilizia agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore, il comitato esecutivo del CER e' autorizzato a concedere agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso dei cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, quarto comma, del presente decreto. Tale limite d'impegno di lire 10 miliardi e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso.

3. Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo e' pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le cooperative a proprieta' indivisa, l'onere a carico del mutuatario e' stabilito nella misura del 4,5 per cento all'anno, altre al rimborso del capitale.

4. Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.

5. Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, puo' essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.

6. All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire dieci miliardi e comunque purche' tale eccedenza non superi il limite di impegno di lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilita' di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983°.

Art. 5-quater

1. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere contributi integrativi alle cooperative edilizie fruenti del contributo statale di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori non siano stati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La misura del contributo integrativo di cui al primo comma e' determinata dal Ministero dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

3. In ogni caso sugli assegnatari degli alloggi non puo' gravare un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui al decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 novembre 1965, n. 1179.

4. Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi destinatari di cui ai commi precedenti sugli interessi di preammortamento.

5. Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e le esenzioni previste per gli altri tipi di edilizia agevolata e convenzionata.

6. All'onere derivante dai maggiori contributi da concedere in virtu' del presente articolo, si fa fronte con i limiti di impegno autorizzati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1974, n. 247.

Art. 6

1. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.

2. Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non e' richiesta l'approvazione regionale ne' alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni.

3. Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:

  1. a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

  2. b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

  3. c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 31 MAGGIO 1990, N.128
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 NARZO 1982, N.94

Art. 7

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 38016

Art. 8

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 38016

Art. 9

1. Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica.

2. L'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio attivita'.16

3. L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la concessione e' affidato al comune sulla base dello stato di famiglia.

4. La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo e' subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione mediante la quale il privato si obbliga a non cedere la proprieta' dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non vi adempia, decade dal beneficio ed il comune e' tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto.

5. La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.

6. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituito dal seguente:
"Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, non superiore al 10%, quota che viene determinata dalla regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e delle loro destinazione ed ubicazione".

Art. 10

1. Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' chiedere, con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che puo' essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni ne' posteriore a centottanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, puo' chiedere con istanza rivolta al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che potra' essere stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni ne' posteriore a centottanta giorni dalla scadenza di tale termine.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984.

4. Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosita' del conduttore, e' condizione di procedibilita' dell'istanza di cui al primo e secondo comma del presente articolo che la mora sia stata sanata entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; l'istanza di cui al precedente comma e' proponibile da parte del conduttore, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio per morosita', solo se questa risulti sanata.

5. L'istanza del conduttore non e' ammessa ove il provvedimento sia stato emesso in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, nonche' nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d) del quinto comma del successivo articolo 14. Il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della esecuzione, deve attestare sotto la propria responsabilita' l'ammontare complessivo del reddito imponibile dei componenti il nucleo familiare.

6. Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte dichiarazioni dei redditi, all'istanza di nuova fissazione dell'esecuzione deve essere allegata analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare.

7. La mancanza delle attestazioni di cui sopra e' causa di inammissibilita' della istanza.

8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1982, N.94
In caso di dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori nei cui confronti sia gia' stato emesso un provvedimento ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.

10. Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati su un verbale di conciliazione, e' sospesa fino al 31 dicembre 1982.5

Art. 11

1. Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 la istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non oltre venti giorni da tale data.

2. Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonche' le attestazioni relative all'entita' del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

3. Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore ed all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.

4. Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore la esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio puo' peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.

5. Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonche' le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.

6. Il provvedimento e' immediatamente comunicato a cura della
cancelleria al conduttore, al locatore ed all'eventuale beneficiario.

7. Il pretore, nelle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo comma
dell'articolo 10
, determina il giorno dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio e' divenuto esecutivo.

Art. 12

1. Qualora il giorno dell'esecuzione del provvedimento non sia stato comunque fissato dal giudice, anche ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, e degli articoli 5, quarto comma, ultimo periodo, e 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, il locatore puo' chiederne la fissazione, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Il pretore fissa l'esecuzione per una data non anteriore a sessanta giorni e non posteriore a centottanta giorni da quella di presentazione dell'istanza.

3. L'istanza di cui al primo comma del presente articolo deve essere previamente notificata al conduttore; ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo e i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

4. Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, puo' presentare deduzioni scritte e produrre documenti.

5. Il pretore, acquisite le eventuali deduzioni e produzioni del conduttore e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa con decreto la data dell'esecuzione, osservando i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo 11. Il provvedimento e' immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.

Art. 13

1. Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, e nei comuni confinanti, nonche' nei comuni compresi nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di venti mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , quelle di cui al presente articolo e quelle di cui ai successivi articoli 14 e 15.

2. Con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza di obiettive e gravi difficolta' di reperimento di alloggi in locazione, nonche' dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi cinque anni, del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli uffici giudiziari competenti, e del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi, del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni.

3. Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi precedenti e' istituita una commissione con funzioni consultive relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area.

4. Tale commissione e' presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed e' composta dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati.

5. Ove l'area comprenda comuni appartenenti a piu' province, della commissione fanno parte oltreche' i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP di dette province.

6. Essa e' presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova il maggior numero di abitanti dell'area.

7. Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni compresi nell'area affinche' egli abbia concreti elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui trattate.

8. Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei comuni compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE.

Art. 14

1. Nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 13 il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione che puo' essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni ne' posteriore a trecentosessanta giorni da quella di entrata in vigore del presente decreto.

2. Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE puo' chiedere con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione che puo' essere stabilito per una data non anteriore a centoventi giorni ne' posteriore a trecentosessanta giorni da quella di pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, dovra' computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dall'articolo 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663.

3. Nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 13 il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE, non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, puo' chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione il quale potra' essere stabilito per una data non anteriore e centoventi giorni e posteriore a trecentosessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

4. Nella determinazione della proroga, salvo il termine minimo predetto, dovra' computarsi il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 653.

5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano;

  1. a) ove il provvedimento sia stato o venga emesso in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, i numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;

  2. b) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore, in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire diciotto milioni. Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter ottenere la disponibilita' di un alloggio di sua proprieta' per effetto di un provvedimento di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso;

  3. c) LETTERA SOPPRESSA dalla l. 25 marzo 1982, n.94

  4. d) ove il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo per il quale sia dovuto un canone non superiore a quello determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

7. Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosita' del conduttore. le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano ove la mora sia stata o venga sanata entro venti hiorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Quelle di cui al terzo comma si applicano solo se la mora risulti sanata.

8. Nel caso previsto dalla lettera d) del quinto comma, ove il canone dovuto per l'immobile offerto dal locatore incida in misura superiore al venti per cento sul reddito complessivo del conduttore e dei componenti il suo nucleo familiare, il conduttore puo' chiedere al comune nel cui territorio si trova l'immobile l'integrazione del canone da corrispondersi direttamente al locatore. A tal fine il comune puo' utilizzare le somme di cui agli articoli 75 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed i proventi di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

9. L'integrazione e' corrisposta fin tanto che sussista la incidenza nella misura sopra indicata.

10. Il pretore, nelle ipotesi di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, sentita, quando sia stata costituita, la commissione di cui all'articolo 13 determina il giorno della esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento, di rilascio e' divenuto esecutivo.

Art. 15

1. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 l'istanza deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo articolo 14, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine fissato e, se questo cade entro i trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento anzidetto, non oltre trenta giorni da tale data.

2. Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonche' le attestazioni relative all'entita' del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta specifica menzione nell'istanza.

3. Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al locatore e all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre ogni documento ritenuto necessario.

4. Il locatore e l'eventuale beneficiario che intendano opporsi alla fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione debbono assolvere con le modalita' di cui al secondo comma all'onere della attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi.

5. In caso di attestazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.

6. Dalla, data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del decreto del pretore l'esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il provvedimento di rilascio puo' peraltro essere eseguito qualora il conduttore non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.

7. Il pretore, acquisite la prova dell'avvenuta notificazione nonche' le deduzioni e produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.

8. Il provvedimento e' immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore, al locatore e all'eventuale beneficiario.

9. Le istanze proposte ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663, e i provvedimenti che su di esse eventualmente siano stati emessi conservano la loro efficacia.

Art. 15-bis

1. Le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate di due anni.

2. Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, puo' essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti misure:

  1. a) non superiore al 100 per canto per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;

  2. b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;

  3. c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

3. Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, puo' essere aggiornato annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 17

1. Gli enti e le societa' indicati dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1980, n. 25, tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorita' di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonche' ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente dalle finalita' istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente comunicare al comune nel cui territorio e' sito ciascuno degli immobili, l'elenco delle unita' immobiliari gia' destinate ad uso di abitazione che siano o divengano disponibili in un momento Successivo, con l'indicazione della data di effettiva disponibilita'.14

2. Gli enti e le societa' di cui al primo comma devono, nella locazione delle unita' immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta per cento della disponibilita' annuale complessiva, dare priorita' a coloro che dimostrino che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dell'articolo 2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'articolo 59, numeri 1), 3), 4), e 5) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero emessi per finita locazione nonche' a coloro che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione.11

3. Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla societa' la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le societa' possono liberamente disporre degli immobili medesimi.

4. Il legale rappresentante degli enti e delle societa' di cui al primo comma, il quale indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda una dichiarazione non veritiera e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

5. Chiunque in qualita' di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti o societa' indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente ad un immobile la cui disponibilita' non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi del primo comma e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire un milione.

6. Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere il pagamento della sanzione e' il prefetto della provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilita' non e' stata tempestivamente resa nota.

7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Nel primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 25 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dopo le parole "sulla necessita' del locatore" sono inserite le parole "o sulla finita locazione".

9. Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le parole "20 per cento" e "10 per cento" sono rispettivamente sostituite con le parole "40 per cento" e "20 per cento".

10. Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984.9

Art. 21-bis

1. Il CER e' autorizzato, nell'ambito delle disponibilita' di cui all'articolo 4 del presente decreto, ad attribuire al comune di Roma un finanziamento straordinario non superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici sociali della "Auspicio societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata" fissandone i criteri per l'erogazione.

2. Il comune di Roma provvede al recupero delle somme erogate nell'ambito delle procedure concorsuali aperte a carico della societa' di cui al primo comma.

3. Gli stabili costruiti e in corso di costruzione, di proprieta' della societa' di cui al primo comma, in amministrazione straordinaria, sono ceduti dal commissario entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a trattativa diretta, a due cooperative composte dai soci della societa' medesima, una relativa agli edifici in fase di avanzata costruzione e gia' abitati e l'altra relativa agli edifici comunque in costruzione e non abitati.

4. Il prezzo della cessione e' determinato, tenuto anche conto dei versamenti effettuati dai soci della societa' di cui al primo comma e delle date di tali versamenti, e comunque con criteri equitativi, da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario, dalla cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato.

5. Il prezzo della cessione e' in parte regolato mediante accollo da parte delle cooperative concessionarie Sei mutui attualmente in essere e assistiti da garanzia ipotecaria sugli immobili ceduti.

6. Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette e di ogni agevolazione fiscale, la societa' di cui al primo comma del presente articolo e' considerata, sin dalla sua costituzione, come ente cooperativo.

7. Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 5-bis e 6, comma terzo, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.