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Sez. 6, Sentenza n. 1191 del 07/11/1984 Ud. (dep. 06/02/1985) Rv. 167695 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - USO DI TERMINE OGGETTIVAMENTE INGIURIOSO - ASSUNZIONE O MENO DI CARATTERE OFFENSIVO - CRITERI DI VALUTAZIONE - OMISSIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167695-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - IN GENERE - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - USO DI TERMINE OGGETTIVAMENTE INGIURIOSO - ASSUNZIONE O MENO DI CARATTERE OFFENSIVO - CRITERI DI VALUTAZIONE - OMISSIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 341 cod. pen. un termine oggettivamente ingiurioso può o meno assumere carica offensiva secondo la qualità e i rapporti del soggetto attivo, del destinatario della espressione, delle circostanze in cui esso è adoperato, del tono usato e delle cause che lo determinarono dovendosi in questa distinguere tra quelle costituite dalla reazione a fatti ingiusti da parte del destinatario del termine e quelle di reazione a comportamenti legittimi, anche se sgraditi, della persona in tal modo apostrofata. L'omissione di tali valutazioni si traduce in vizio di motivazione con conseguente nullità della sentenza. (V mass n 149610; (V mass n 139535).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)