Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 346 del 1996
Massime (1)
Massima n. 22901
- Posta e telecomunicazioni
- Esclusione di responsabilità delle poste e telecomunicazioni in caso di ingiustificato ritardo nel recapito di corrispondenza produttivo di danno (nella specie "espresso" contenente modelli per la partecipazione a concorso per amministratori presso la corte di giustizia della C.E.E. spedito il 19 gennaio 1990 e pervenuto all'interessato solo il 21 febbraio 1990 oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande)
- Pretesa ingiustificata deroga al principio del risarcimento del danno
- Pretesa violazione dei principi della responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici per atti illeciti o illegittimi, di imparzialità e buon andamento della P.A., di tutela giurisdizionale e di gestione con criteri di economicità dei servizi pubblici essenziali gestiti in forma di impresa
- Restituzione degli atti al giudice "a quo" (per riesame sulla rilevanza alla luce del "jus superveniens").
Leggi la massima
Deve ordinarsi la restituzione, al Tribunale di Reggio Calabria, degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, sollevata con riferimento agli artt. 3, 28, 43, 97 e 113 Cost., per un nuovo esame della rilevanza alla luce del 'jus superveniens' (d.l. n. 487 del 1993, conv. nella l. n. 71 del 1994). red.: S. Di Palma
Norme impugnate
- art. 6, comma 1, d.l. 1 dicembre 1993, n. 487
- art. 6 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
- legge 29 gennaio 1994, n. 71
- art. 8, comma 3, d.l. 1 dicembre 1993, n. 487
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1991 dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Palermo Francesco e Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, iscritta al n. 516 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Francesco Palermo contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa del ritardato recapito di un plico "espresso", il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 9 luglio 1991, pervenuta a questa Corte il 9 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 28, 43, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale), "nella parte in cui esclude che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sia tenuta a risarcire il danno cagionato agli utenti dall'ingiustificato ritardo nel recapito della corrispondenza";
che, nella specie, il plico - contenente il materiale informativo e i moduli occorrenti per presentare domanda di ammissione a un pubblico concorso bandito dalla Commissione della comunità economica europea - è stato consegnato per la spedizione all'ufficio postale di Roma il 19 gennaio 1990 ed è pervenuto a Reggio Calabria il 21 febbraio successivo quando era ormai scaduto il termine (16 febbraio 1990) per la domanda;
che la norma esoneratrice dell'Amministrazione postale da responsabilità per i danni causati dal ritardo - di oltre un mese dalla consegna da parte del mittente - del recapito del plico al destinatario è ritenuta costituzionalmente illegittima, in riferimento ai parametri richiamati, alla stregua della sentenza n. 303 del 1988 di questa Corte, secondo cui il collegamento istituito dall'art. 43 della Costituzione tra le nozioni di servizio pubblico essenziale e la nozione di impresa comporta l'assoggettamento della gestione del servizio al diritto comune della responsabilità per inadempimento contrattuale;
punto 2
Considerato che, nel periodo di quasi cinque anni trascorso dalla data dell'ordinanza di rimessione alla data alla quale essa è pervenuta a questa Corte, è intervenuto il d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha trasformato l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico denominato "Ente Poste Italiane";
che, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del decreto, il nuovo Ente è succeduto nei rapporti attivi e passivi della cessata Amministrazione;
che, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di servizi svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continuano ad applicarsi in via transitoria in quanto compatibili con il nuovo ordinamento;
che pertanto si rende necessaria una nuova valutazione di rilevanza, da parte del giudice rimettente, della questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze