Sez. 2, Sentenza n. 5242 del 30/07/1983 (Rv. 430120 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE - COESISTENZA DEL CREDITO CAMBIARIO CON QUELLO CAUSALE - SUBORDINAZIONE, DA PARTE DEL DEBITORE, DI PAGAMENTO DEL DEBITO CAUSALE ALLA PREVIA RESTITUZIONE DELLE CAMBIALI - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MANCATO CONTESTUALE DEPOSITO DELLA SOMMA DOVUTA - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE - COESISTENZA DEL CREDITO CAMBIARIO CON QUELLO CAUSALE - SUBORDINAZIONE, DA PARTE DEL DEBITORE, DI PAGAMENTO DEL DEBITO CAUSALE ALLA PREVIA RESTITUZIONE DELLE CAMBIALI - INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MANCATO CONTESTUALE DEPOSITO DELLA SOMMA DOVUTA - IRRILEVANZA.*
Quando con il credito causale coesiste quello cambiario originato dal medesimo rapporto, la legge (art. 66, ult. Pr., della legge cambiaria) tutela l'interesse del debitore ad evitare il pericolo di dover pagare nuovamente, di fronte ad Azione cambiaria del terzo possessore del titolo che abbia continuato a circolare, dopo avere assolto il debito nei confronti del debitore diretto, imponendo al creditore causale compulsante l'Onere dell'offerta di restituzione e del deposito del titolo. Consegue che non può considerarsi inadempiente, in senso proprio, il debitore che subordina il pagamento del debito causale alla restituzione delle cambiali rilasciate, né rileva la circostanza che il debitore non metta a disposizione del creditore la somma dovuta, perché il deposito di questa è elemento del procedimento di liberazione del debitore in caso di mora del creditore, non anche della fattispecie giustificatrice del descritto comportamento del debitore. (Conf 5749/79, mass n 402375).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1210, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)