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Sez. 1, Sentenza n. 2112 del 24/06/1968 (Rv. 334270 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - EFFICACIA PROBATORIA - CARATTERI E REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334270-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE - EFFICACIA PROBATORIA - CARATTERI E REQUISITI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Anche la prova per presunzioni costituisce, secondo la nostra legge processuale, una prova completa, a cui il giudice puo far ricorso per la formazione del suo convincimento. Spetta al giudice di merito valutare l'opportunita di fare ricorso alla presunzione, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e apprezzarne la rispondenza ai requisiti di legge. (nella specie, il giudice di merito aveva riconosciuto carattere di prova presuntiva - a sensi dell'art. 2729 cod.civ.- dell'avvenuta prestazione di servizi, da parte dell'azienda telefonica, ai cosiddetti -cartellini-, in quanto costituiti da speciali moduli in possesso della sola amministrazione telefonica, contenenti cifre e segni impressi solo meccanicamente, e che, benche privi di una formale certificazione di autenticita, recavano in se la prova della loro provenienza). (V. N.2186-65, n.1645-65, n.1585-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)