Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25316 del 20/09/2021 (Rv. 662504 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Domanda di ammissione al passivo - Privilegio - Domanda espressa - Necessità - Esclusione - Deduzione della causa del credito - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di formazione dello stato passivo del fallimento, la volontà del creditore che intenda ottenere l'insinuazione in collocazione privilegiata può desumersi, qualora manchi un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato che aveva ammesso solo in via chirografaria il credito di un lavoratore dipendente, il quale, pur non avendo espressamente chiesto il riconoscimento del privilegio generale sui mobili, aveva specificato che si trattava di somme dovute a titolo di retribuzione, tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi non goduti e indennità di mancato preavviso).
Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)