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Sez. 2, Sentenza n. 878 del 23/01/2012 (Rv. 621131 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO SUL CONFINE - INNESTO NEL MURO | Art. 876 cod. civ. - Innesto - Nozione - Sigillatura di silicone - Idoneità di per sé a far presumere l'innesto - Esclusione - Accertamento del giudice di merito.
Stato
decisa il 2012-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621131-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - COMUNIONE (DEL MURO) - FORZOSA - DEL MURO SUL CONFINE - INNESTO NEL MURO

La norma di cui all'art. 876 cod. civ., secondo la quale il vicino, che voglia servirsi del muro esistente sul confine al solo scopo di innestarvi un capo del proprio muro, deve corrispondere all'altro proprietario una indennità per l'innesto, riguarda esclusivamente l'ipotesi di innesto nel muro sul confine di "un capo del proprio muro", tale da determinare una congiunzione ermetica tra l'uno e l'altro; peraltro, non è corretto desumere la sussistenza di tale fattispecie dalla mera realizzazione di sigillature in silicone, che di per sé non implicano lo scarico del peso sul muro del vicino, ma ben possono costituire solo un accorgimento per eliminare intercapedini, secondo una circostanza che spetta al giudice del merito di accertare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 876

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)