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Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Art. 200 Art. 205 T. U. 1926

1. Oltre quanto e' disposto dagli articoli precedenti l'autorita' di pubblica sicurezza ordina la chiusura dei locali di meretricio nei casi seguenti :

  1. 1° quando risulta che i locali sono divenuti forniti d'infezione di malattie celtiche;

  2. 2° quando vi si esercita il meretricio di minorenni ;

  3. 3° quando risulta che nei locali sono sottratte donne alle ispezioni o alle visite ordinate dall'autorita' di pubblica sicurezza o sanitaria o che una donna allontanata per malattia e' stata nuovamente ivi accolta senza certificato medico di guarigione ;

  4. 4° quando si e' impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo si e' ostacolato l'accesso agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza o ai sanitari incaricati della visita o si e' impedito o si e' tentato di impedire o in qualunque modo ostacolato l'esercizio delle loro funzioni;

  5. 5° nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli articoli 195 e 196;

  6. 6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiara di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, tranne che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non puo' essere ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e, quando non sia stato fissato, prima del termine all'uopo stabilito dall'autorita' di pubblica sicurezza.

Art. 201 Art. 206 T. U. 1926

1. Oltre quanto e' disposto dagli articoli precedenti, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine pubblico, di igiene, di moralita' o sicurezza pubblica la consigliano.

Art. 202 Art. 208 T. U. 1926

1. Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua ad essere tenuto aperto o in esercizio, ovvero e' riaperto senza il preventivo permesso della autorita' di pubblica sicurezza, chi esercisce il locale e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 203 Art. 209 T. U. 1926

1. Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale sia stata ai termini degli articoli precedenti, ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in piu' condanne per contravvenzione alle disposizioni di questo capo, non puo' condurre lo stesso o altro locale di meretricio per la durata di anni cinque.

Art. 204 Art. 210 T. U. 1926

1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' impedire che un locale, del quale e' stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.

2. Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrano o si detengono sostanze stupefacenti o nei quali si accolgono persone dedite all'uso delle sostanze stesse o comunque si permette o favorisce l'uso di esse.

Art. 205 Art. 211 T. U. 1926

1. L'autorita' di pubblica sicurezza puo' far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o inviarle nelle sale di cura, quando vi e' sospetto che sono affette da malattie contagiose.

2. Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercenti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottoporsi alla visita.

Art. 206 Art. 212 T. U. 1926

1. La dichiarazione di locale di meretricio e' revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale e' cessato l'esercizio del meretricio.

Art. 207 Art. 197 e 207 T. U. 1926

1. Contro qualsiasi provvedimento dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, nelle materie disciplinate in questo capo, gli interessati possono ricorrere nei modi stabiliti dal regolamento.

2. Sul reclamo decide una Commissione presieduta dal prefetto o da chi ne fa le veci, composta dal podesta' o da un suo delegato e da un rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale.

3. Il Ministero dell'interno ha facolta', nell'interesse della moralita' pubblica, del buon costume o dell'ordine pubblico di annullare le deliberazioni della Commissione predetta con le quali si autorizza l'esercizio di un locale di meretricio.

4. Contro tale provvedimento non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita'.

Art. 208 Art. 213 T. U. 1926

1. E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. E' parimente proibito:

  1. a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;

  2. b) affacciarsi alle finestre e trattenersi sulla soglia delle case dichiarate locali di meretricio;

  3. c) fare pubblica indicazione di locali di meretricio o fare, in qualsiasi modo, offerta di lenocinio.

3. Le contravvenzione alle disposizioni di questo articolo, quando non costituiscono un reato piu' grave sono punite con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire mille a diecimila.

Titolo VIII. Delle associazioni, enti ed istituti.

Art. 209 Art. 214 T. U. 1926

1. Le associazioni, gli enti e gli istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare all'autorita' di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attivita', tutte le volte che ne vengono richiesti dall'autorita' predetta per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

2. L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, degli enti o degli istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

3. I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da lire duemila a seimila.

4. Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

5. In tutti i casi di omessa, falsa e incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del prefetto.

Art. 210 Art. 215 T. U. 1926

1. Salvo quanto e' disposto dall'articolo precedente, il prefetto puo' disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgono un'attivita' contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.

2. Nel decreto puo' essere ordinata la confisca dei beni sociali.

3. Contro il provvedimento del prefetto si puo' ricorrere al Ministro dell'interno.

4. Contro il provvedimento del Ministro non e' ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimita'.

Art. 211

1. E' vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno.

2. E' altresi' vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato, partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Ministro dell'interno.

Art. 212 Art. 216 T. U. 1926

1. Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'articolo 209, i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, chi, appartengano anche in qualita' di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel Regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall'impiego o comunque licenziati.

2. I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengano anche in qualita' di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.

3. I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione dallo stipendio e' non inferiore a sei mesi.

4. Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti.

Art. 213 Art. 217 T. U. 1926

1. Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di un'associazione, di un ente o di un istituto, costituiti ed operanti nello Stato, e' punito con l'ammenda lire cento a mille.

2. Se il fatto e' determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena e' della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da lire tremila a diecimila.

Titolo IX. Dello stato di pericolo pubblico e dello stato di guerra.

Art. 214 Art. 219 T. U. 1926

1. Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell'interno con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.

Art. 215 Art. 220 T. U. 1926

1. Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto puo' ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora cio' ritenga necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.

Art. 216 Art. 221 T. U. 1926

1. Oltre quanto e' disposto dall'art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all'intero territorio del Regno, il Ministro dell'interno puo' emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

2. I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.

3. La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 2.

Art. 217 Art. 222 T. U. 1926

1. Qualora sia necessario affidare all'autorita' militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, con l'assenso del Capo del Governo, o i prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.

2. Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facolta' di emanare ordinanze spetta all'autorita' che ha il comando delle forze militari.

3. I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 218 Art. 223 T. U. 1926

1. Durante il dichiarato stato di guerra le autorita' civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.

2. Per cio' che riguarda l'ordine pubblico le autorita' civili esercitano quei poteri che l'autorita' militare ritiene di delegare ad esse.

Art. 219 Art. 224 T. U. 1926

1. Durante il dichiarato Stato di guerra sono giudicate dai Tribunali Militari le persone imputate di delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

2. Gli imputati di delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall'Autorita' giudiziaria ordinaria.

Titolo X. Disposizioni finali e transitorie.