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Sez. 3, Sentenza n. 18559 del 08/06/2026 (Rv. 679036-01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Assicuratore per la responsabilità civile di un condebitore solidale - Avvenuto indennizzo in favore del terzo danneggiato ex art. 1917, comma 2, c.c. - Surrogazione nel credito di regresso verso l'altro coobbligato - Ammissibilità - Surrogazione nel diritto verso l'assicuratore dell'altro coobbligato - Esclusione - Fondamento - Inesistenza del diritto.
Stato
decisa il 2026-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679036-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore della responsabilità civile di un condebitore solidale, il quale abbia interamente indennizzato il terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., può surrogarsi nel credito di regresso che il proprio assicurato vanta nei confronti dell'altro coobbligato, ma non nei confronti dell'assicuratore della r.c. di quest'ultimo, dal momento che non è configurabile alcuna pretesa, in capo al corresponsabile di un danno, nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del suo condebitore solidale e, dunque, non può aversi surrogazione in un diritto inesistente.

Cod. Civ. art. 1917 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1916 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)