diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 10431 del 20/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161548 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - EFFETTO DEVOLUTIVO - FACOLTÀ DI ESCLUDERE UN'AGGRAVANTE - MANCATA RICHIESTA NEI MOTIVI - ESCLUSIONE - ART. 152 COD. PROC. PEN. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161548-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - EFFETTO DEVOLUTIVO - FACOLTÀ DI ESCLUDERE UN'AGGRAVANTE - MANCATA RICHIESTA NEI MOTIVI - ESCLUSIONE - ART. 152 COD. PROC. PEN. - INAPPLICABILITÀ.*

In forza del principio "tantum devolutum quantum appellatum", il giudice di appello può escludere una circostanza aggravante solo a seguito di espressa richiesta formulata con i motivi di impugnazione. Nè è applicabile l'art. 152 cod. proc. pen., poiché la pronuncia ampiamente assolutoria nel merito cui fa riferimento detta norma esclude che questa possa trovare applicazione al solo fine di negare l'esistenza di elementi accidentali del reato, quali le circostanze aggravanti. (V mass n 151719).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)