Sez. 3 - , Sentenza n. 11491 del 08/04/2022 (Rv. 664514 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Riscatto agrario - Pagamento del prezzo di acquisto del fondo - Tempestività - Rifiuto del creditore di accettazione del pagamento - Offerta non formale - Irrilevanza - Offerta reale - Necessità - Obsolescenza, macchinosità ed eccesso di formalismo della "mora credendi" - Esclusione - Fattispecie. OBBLIGAZIONI IN GENERE - "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE" - OFFERTA NON FORMALE - In genere.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Ai fini dell'esercizio del riscatto agrario, il soggetto retrattante, in assenza di collaborazione dei venditori, deve necessariamente effettuare il versamento del prezzo - alla cui tempestiva esecuzione è subordinata l'efficacia del riscatto - mediante l'offerta reale ex art. 1208 c.c., non potendo valersi di un'offerta non formale - la quale non estingue l'obbligazione, ma produce il solo effetto di non incorrere nella mora del debitore - ed essendo irrilevante la pretesa obsolescenza e macchinosità della "mora credendi", la cui disciplina è fondata su esigenze di certezza giuridica.
Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1210, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)