Sez. 5, Sentenza n. 10414 del 09/10/1981 Ud. (dep. 17/11/1981) Rv. 151047 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - PAGAMENTO DEL TITOLO DOPO IL PROTESTO - RILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA AGGRAVANTE - ESCLUSIONE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITÀ DEL CASO - PAGAMENTO DEL TITOLO DOPO IL PROTESTO - RILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA AGGRAVANTE - ESCLUSIONE.*
Il pagamento dell'assegno dopo il protesto non può influire sulla gravità del fatto della sua emissione senza provvista e portare alla esclusione della circostanza aggravante della maggiore gravità del caso, trattandosi di evento successivo alla consumazione del reato, ma può eventualmente integrare l'attenuante di cui allo art. 62 n. 6 cod. pen.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)