Sez. 1, Sentenza n. 2039 del 22/06/1972 (Rv. 359193 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - FINALITA DELLA NORMATIVA FALLIMENTARE - REQUISITI NECESSARI DEI RISPETTIVI CREDITI - RECIPROCITA ED ANTERIORITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE - FINALITA DELLA NORMATIVA FALLIMENTARE - REQUISITI NECESSARI DEI RISPETTIVI CREDITI - RECIPROCITA ED ANTERIORITA.*
Il criterio che regge, secondo l'art 56 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n 267), la disciplina della speciale compensazione in Sede fallimentare risponde alla finalita di una giusta tutela della posizione in cui viene a trovarsi, di fronte al fallimento, il debitore-creditore, il quale sarebbe altrimenti esposto, da un lato, a dover soddisfare per intero il proprio debito, e dall'altro, a subire poi la tacitazione del suo credito in moneta fallimentare. La detta compensazione, mentre prescinde dal normale requisito della contemporanea liquidita ed esigibilita dei crediti rispettivi, esige pur sempre, per l'essenziale carattere della reciprocita, che si tratti di debiti e crediti intercorrenti 'verso il fallitò. A tal fine il presupposto che, nella dizione e nella ragione del citato art 56, essenzialmente discrimina il debito verso il fallito dal debito verso la massa (che realizza cioe il concetto della reciprocita) non e l'insorgenza meramente nominale del debito prima della procedura fallimentare, ma e l'anteriorita della sua radice causale; per cui occorre verificare se il debito, ancorche successivamente scaduto o prodotto, scaturisca da un'attivita negoziale posta in essere dal fallito, o nei riguardi del fallito, prima del fallimento, o se, viceversa, il debito abbia titolo in un'attivita spiegata dopo e durante il fallimento. (V 2066'61).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)