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Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Testo in vigore al

Capo II. Registri

Art. 116

1. L'ufficiale giudiziario deve tenere i seguenti registri conformi ai modelli che sono stabiliti con decreto ministeriale:

  1. 1) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia
    civile ed amministrativa;

  2. 2) registro cronologico per gli atti di notificazione in materia
    penale;

  3. 3) registro cronologico per gli atti che importano la redazione di un verbale;

  4. 4) registro cronologico per i protesti cambiari;

  5. 5) registro delle richieste che pervengono a mezzo del servizio postale;

  6. 6) registro per i depositi di somme.

2. Deve inoltre tenere:

  1. 1) un bollettario, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale, per la ricevuta:

    1. a) delle commissioni con anticipazione dei diritti e delle indennita';

    2. b) dei diritti riscossi per le chiamate di causa;

    3. c) delle somme riscosse, a qualunque titolo, dall'ufficio del registro;

  2. 2) un repertorio per gli atti soggetti a registrazione.

3. Nelle preture ove in base alla tabella organica e' addetto soltanto l'ufficiale giudiziario i registri cronologici indicati ai numeri 1 e 2, nonche' quelli indicati ai numeri 3 e 4 del prime comma sono unificati.

4. Negli uffici ai quali sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari i registri, il bollettario e il repertorio innanzi indicati sono tenuti in unico esemplare sotto la responsabilita dell'ufficiale giudiziario dirigente.

Art. 117

1. I registri, il bollettario ed il repertorio devono essere tenuti in ufficio e, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente la cancelleria o da altro funzionario da lui delegato, il quale scrive in lettere nell'ultima pagina il numero dei mezzi fogli di cui sono composti.

2. Il repertorio degli atti soggetti a registrazione deve essere tenuto dall'ufficiale giudiziario secondo le prescrizioni degli articoli 127 e seguenti dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e le infrazioni a tale obbligo sono punite, salvo le sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 131 della predetta legge.

Art. 118

1. L'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente sui registri cronologici, prima della esecuzione, gli atti richiesti con l'ammontare dei diritti e delle indennita', a qualsiasi titolo riscossi o da recuperare.

2. Qualora i diritti e le indennita' non siano preventivamente determinabili, l'ufficiale giudiziario deve segnare giornalmente, prima dell'esecuzione, sui registri cronologici gli atti richiesti ed annotare, entro il giorno successivo alla esecuzione, l'ammontare dei diritti e delle indennita' riscossi o da recuperare.

3. In apposite e distinte colonne deve altresi' annotare se l'atto viene eseguito da un ufficiale giudiziario o da un aiutante.

4. L'ufficiale giudiziario, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, deve addizionare le somme iscritte nei registri cronologici relative a diritti ed indennita' di trasferta percepiti per le richieste pervenute entro il mese precedente, nonche' le percentuali riscosse nel detto mese riportando i totali in lettere.

5. A margine dell'originale l'ufficiale giudiziario deve indicare il numero corrispondente del registro cronologico, nonche' la specifica dei diritti, delle indennita' e dell'eventuale deposito, col totale in cifre, apponendovi la data e la tirata; a margine delle copie, invece, e' sufficiente esporre in cifre il totale dei diritti e delle indennita' percepiti, fermo restando l'obbligo di indicare il numero del registro cronologico e di apporre la data e la firma.

Art. 119

1. L'ufficiale giudiziario, che non esegue nel termine prescritto le annotazioni nei registri ovvero indica i diritti e le indennita' in misura inferiore a quella percepita, e' punito con l'ammenda disciplinare, alla quale, nei casi piu' gravi, puo' essere aggiunta la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni; per la recidiva si applica la disposizione di cui all'art. 67.

2. Ove, poi, dalla reiterazione e gravita' delle infrazioni accertate possa desumersi l'abitualita' dell'ufficiale giudiziario a commetterle, puo' farsi luogo alla sua destituzione.

3. Per le infrazioni previste dalle disposizioni precedenti, quando la gravita' dei fatti lo esiga, la sospensione cautelare di cui all'art.

4. 73 puo' essere ordinata oltre che dal Ministro, dal presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

Art. 120

1. Il presidente della Corte di appello, il presidente del tribunale e il pretore, nell'esercizio del potere di sorveglianza di cui all'art. 59, eseguono ispezioni mensili, da attestarsi con apposito visto, per accertare la regolare tenuta dei registri e la quotidiana e fedele registrazione delle percezioni: danno all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente tutte le disposizioni che ravvisano opportune per assicurare il normale espletamento del servizio.

2. Le ispezioni ai servizi degli ufficiali giudiziari, anche quando si tratti di uffici unici, sono eseguite da magistrati ispettori, che vi procedono da soli o con l'assistenza, autorizzata dall'ispettore generale, di un cancelliere ispettore o di un ufficiale giudiziario, al quale compete, nei casi previsti dalla legge, l'indennita' di missione determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma.

3. Alle stesse ispezioni negli uffici di pretura possono procedere da soli anche i cancellieri ispettori.

Art. 121

1. Entro il mese di febbraio l'ufficiale giudiziario deve depositare, nella cancelleria dell'ufficio al quale e' addetto, i registri cronologici, il bollettario e il repertorio dell'anno precedente.

2. Il registro dei depositi di somme deve essere, invece, depositato in cancelleria entro trenta giorni dall'ultima operazione relativa al depositi che vi sono iscritti.

3. In calce all'ultima iscrizione di ogni registro il cancelliere annota la data del deposito.

Capo III. Retribuzione, percentuale, indennita'

Sezione I. Diritti, percentuale e indennita' di trasferta

Art. 122

1. Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

  1. 1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente ordinamento o di altre leggi, sugli attive commissioni inerenti al loro ufficio;

  2. 2) con una percentuale sui crediti recuperati dallo Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici percento.

2. Tale percentuale e' comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 123

1. Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:

  1. a) il diritto di notificazione;

  2. b) il diritto di esecuzione;

  3. c) il diritto di protesto cambiario;

  4. d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere.

Art. 130

1. Per ogni atto di protesto cambiarlo e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

  1. a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque;

  2. b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque. In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto, il diritto dovuto e' ridotto alla meta'.

Art. 133

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2002, N. 115.

6. Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso.13