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Sez. U, Sentenza n. 7712 del 11/07/1991 (Rv. 473083 - 01)

Elezioni - Commissioni elettorali - In genere | Elezioni dei consigli municipali - Provvedimenti delle commissioni elettorali - Denuncia degli stessi per irregolare composizione delle commissioni - Controversie relative - Deferimento al giudice amministrativo anche nell'ambito della Regione Sicilia.
Stato
decisa il 1991-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473083-01

Elezioni - Commissioni elettorali - In genere

In tema di elezioni dei consigli municipali, le domande rivolte a denunciare i provvedimenti delle commissioni elettorali, sotto il profilo dell'irregolarità della loro composizione, attengono alle operazioni elettorali, e, quindi, sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo anche nell'ambito della Regione Sicilia, ai sensi degli artt. 2 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147 e 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (in coerenza con i precetti costituzionali che regolano il riparto della giurisdizione, vertendosi in materia di tutela di posizioni di interesse legittimo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)