Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Testo in vigore al
Art. 168
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275
Capo II. Corsi d'istruzione per soggetti analfabeti, privi di titolo di studio, analfabeti di ritorno
Art. 169 Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio
1. Possono essere istituiti corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio e corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ai quali si provvede esclusivamente mediante docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, purche' nell'ambito della provincia sia comunque disponibile personale docente di ruolo in soprannumero o personale docente delle dotazioni organiche aggiuntive.
Art. 170 Integrazione di corsi di formazione professionale
1. Per le attivita' didattiche da svolgere, nell'ambito della scuola media, ad integrazione di corsi di formazione professionale, si applica quanto disposto dall'articolo 82.
Art. 171 Corsi di scuola dell'obbligo negli istituti di prevenzione e pena
1. Per i corsi di istruzione media negli istituti penitenziari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, commi 1 e 6.
Art. 172 Recupero scolastico di tossicodipendenti
1. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale e le associazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, entro i limiti numerici e con le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni.
Capo III. Scuole medie annesse a particolari istituti e scuole speciali
Art. 173 Scuole medie annesse ai Convitti nazionali e agli educandati femminili
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria e' impartita all'interno dei singoli istituti.
2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole elementari di cui all'articolo 139, anche scuole medie statali.
3. Le scuole medie annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole medie statali.
4. Alle scuole medie annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole medie annesse agli educandati femminili dello Stato.
Art. 174 Scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica
1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica la funzione di direzione e' svolta dal preside dell'istituto o dal direttore del conservatorio.
2. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame nelle predette scuole medie sono integrati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in relazione agli insegnamenti specializzati.
Art. 175 Scuole medie per non vedenti o sordomuti
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media e' impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
Capo IV. Itinerario scolastico
Art. 176 Iscrizione alla prima classe
1. Alla scuola media si accede con la licenza elementare.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
Art. 177 Valutazione e scheda personale dell'alunno
1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, e' tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonche' le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.
2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.
3. Per la valutazione degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318.
4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'articolo 167.
5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.
6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacita' e alle attitudini dimostrate.
7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
9. Il libretto scolastico e' abolito. Nulla e' innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
Art. 178 Accesso alle classi successive alla prima
1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneita' di cui al comma 5 dell'articolo 177.
2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneita', al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12 e il 13 anno di eta' e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
3. La promozione e la idoneita' valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
Art. 179 Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione
1. Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.
2. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.
Art. 180 Esami di idoneita'
1. Gli esami di idoneita' alla frequenza della seconda e terza classe si svolgono in un'unica sessione.
2. Per i candidati agli esami di idoneita' che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
3. Sono sedi di esami di idoneita' tutte le scuole statali o pareggiate o legalmente riconosciute.
4. La commissione per gli esami di idoneita' e' nominata e presieduta dal preside della scuola in cui l'esame ha luogo ed e' composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore.
Art. 181 Norme sullo svolgimento degli esami
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' e di licenza.
2. Per le prove di esame di alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.
Art. 182 R i p e t e n z a
1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta puo' essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 112.
2. Agli alunni handicappati puo' essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316.
Art. 183 Ammissione all'esame di licenza
1. Al termine della terza classe si sostiene l'esame di licenza al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma dell'articolo 177, comma 5.
2. All'esame di licenza sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare il quattordicesimo anno di eta', purche' siano in possesso della licenza elementare. Sono inoltre ammessi i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano 23 anni di eta'.
3. Al momento dell'ammissione agli esami di licenza e' presentata certificazione dell'avvenuta vaccinazione contro l'epatite virale B.
Art. 184 Sede e sessione unica dell'esame di licenza
1. Sono sedi di esame di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate nonche', per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica.
2. L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilita' di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi.
3. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
Art. 185 Esame di licenza e commissione esaminatrice
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 .
3. La Commissione esaminatrice dell'esame di licenza e' composta di tutti i docenti delle terze classi della scuola che insegnino le materie di cui al primo comma; nonche' i docenti che realizzano forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap; il presidente della commissione e' nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento.
4. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di "ottimo", "distinto", "buono", "sufficiente", e in caso di esito negativo con la dichiarazione "non licenziato".
5. Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia la idoneita' alla terza classe della scuola media, ha facolta', a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe.
Art. 186 Valore della licenza
1. L'esame di licenza media e' esame di Stato.
2. Il diploma di licenza media da' accesso a tutte le scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Art. 187 Rilascio diplomi e attestati
1. I diplomi di licenza sono rilasciati dal presidente della commissione esaminatrice.
2. Possono essere rilasciati certificati di licenza, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.
3. In caso di smarrimento, purche' l'interessato o, se questi e' minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilita', l'avvenuto smarrimento, il diploma di licenza e' sostituito da un certificato rilasciato dal preside.
4. I certificati indicati nel comma 3 devono contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originario smarrito.
5. Sono disposte dai provveditori agli studi le eventuali rettifiche dei dati anagrafici sui registri di esame, sui diplomi e su tutti gli altri atti scolastici.
6. Nei diplomi di licenza della scuola media non e' fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicap.
7. Il rilascio degli attestati e dei diplomi di licenza agli alunni della scuola media e' gratuito.
8. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute.
9. Ai candidati che abbiano superato esami di idoneita' o di licenza presso una scuola statale o presso una delle scuole previste dal comma 8, il rilascio degli attestati, dell'attestato di idoneita' e del diploma di licenza, e' del pari gratuito.
10. I diplomi e gli attestati, di cui sopra, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.
Capo V. Libri di testo
Art. 188 Adozione dei libri di testo
1. I libri di testo sono adottati secondo modalita' stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.