Sez. L, Sentenza n. 16089 del 14/07/2014 (Rv. 631982 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Vincolatività dei contratti o accordi collettivi aziendali anche per i lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti - Applicabilità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale - Esclusione - Fondamento - Necessità del consenso esplicito.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE
La regola secondo cui i contratti o gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti (con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo medesimo e potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e diverso), non vale nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, in quanto tale trasformazione, seppure prevista da un contratto collettivo aziendale come strumento alternativo alla collocazione in mobilità, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita in ogni caso dell'esplicito consenso scritto del lavoratore, il cui rifiuto della trasformazione del rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)