Sez. L, Ordinanza n. 23926 del 26/08/2025 (Rv. 676170-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO | Illiceità dell’appalto di manodopera - Conseguenze - Costituzione ab origine del rapporto di lavoro con l’utilizzatore - Conversione di contratto a termine - Esclusione - Applicazione del regime indennitario ex art. 32 l. n. 183 del 2010 - Esclusione - Ragioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO
All'accertamento dell'illiceità dell'appalto di manodopera consegue la costituzione, sin dall'origine e a tempo indeterminato, di un rapporto di lavoro con l'effettivo datore-utilizzatore, sicché, difettando un fenomeno di conversione di un contratto a tempo determinato - presupposto necessario per l'applicabilità del regime indennitario -, l'indebito utilizzatore non può giovarsi del
più favorevole trattamento di cui all'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010 (ratione temporis vigente).
Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 28 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)