Sez. 2 - , Ordinanza n. 27863 del 03/10/2023 (Rv. 668994 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Medicinali veterinari - Violazione di provvedimento amministrativo basato su accertamento tecnico scientifico - Sindacabilità da parte del giudice - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema si sanzioni amministrative, il provvedimento di carattere generale posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione basato esclusivamente su un accertamento tecnico scientifico, trae le sue condizioni di legittimità dalla correttezza ed esattezza delle conclusioni tecniche presupposte, con conseguente possibilità per il giudice di disapplicarlo, laddove risulti la fallacia o incompletezza dell'accertamento.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva
riconosciuto al parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità, secondo cui il superamento di 5 ppb nelle urine dei bovini è indice di trattamento farmacologico, efficacia vincolante, solo per essere stato fatto proprio in un provvedimento amministrativo generale, escludendone, di conseguenza, la possibilità di disapplicazione, senza tener conto dell'assenza di univocità di tali conclusioni).
Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/04/2006 num. 193 art. 69 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)