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Sez. 4, Sentenza n. 1608 del 10/11/1972 Ud. (dep. 22/02/1973) Rv. 123364 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - STATO DI BISOGNO DELLA PARTE CIVILE - CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA PROVVISIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123364-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - STATO DI BISOGNO DELLA PARTE CIVILE - CONDIZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA PROVVISIONALE - ESCLUSIONE.*

La condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di provvisionale a favore della parte civile non e condizionata o limitata dal bisogno di essa non essendo tale condizione richiesta dall'art 489 cod proc pen che disciplina la materia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)