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Sez. 3, Ordinanza n. 436 del 08/02/1974 Cc. (dep. 15/06/1974) Rv. 127193 - 01

PENA - ESECUZIONE - IN GENERE - PENE CONCORRENTI - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - ESPIAZIONE CUMULATIVA - INTERVENTO DI CAUSA DI ESTINZIONE DI UN SINGOLO REATO O DI UNA SINGOLA PENA - SCIOGLIMENTO MOMENTANEO DEL CUMULO - OPPONIBILITA DELLA AVVENUTA ESTINZIONE DELLA PENA SULLA QUALE IL BENEFICIO INCIDE - ESCLUSIONE PER IL PRINCIPIO DELLA UNITA DELLA PENA CUMULATA.*
Stato
decisa il 1974-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127193-01

PENA - ESECUZIONE - IN GENERE - PENE CONCORRENTI - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - ESPIAZIONE CUMULATIVA - INTERVENTO DI CAUSA DI ESTINZIONE DI UN SINGOLO REATO O DI UNA SINGOLA PENA - SCIOGLIMENTO MOMENTANEO DEL CUMULO - OPPONIBILITA DELLA AVVENUTA ESTINZIONE DELLA PENA SULLA QUALE IL BENEFICIO INCIDE - ESCLUSIONE PER IL PRINCIPIO DELLA UNITA DELLA PENA CUMULATA.*

Quando intervenga, nel corso di una espiazione cumulativa, una causa di Estinzione di un singolo reato o di una singola pena, si deve far ricorso al principio di autonomia delle pene concorrenti, ai soli fini della individuazione di quella su cui la causa estintiva puo operare, previo scioglimento momentaneo del cumulo (art 76, comma secondo, seconda ipotesi, cod pen). restando pero, per il principio normativamente sancito dalla unita del rapporto esecutivo, unica la pena cumulata e riferibile la carcerazione gia subita ad essa complessivamente considerata, e non alle singole condanne in successione cronologica tra loro, non si potra opporre l'avvenuta espiazione della pena su cui il beneficio normativo puo incidere (e negare la pratica efficacia di questo), invocando a tal fine l'art 74 cod pen. infatti, i momenti successivi in cui, per tale articolo, si fraziona l'esecuzione di pene concorrenti di specie diversa valgono ai soli limitati effetti della seconda ipotesi del comma secondo dell'art 76 cod pen, ma non infirmano il principio di unita della pena concorsuale di cui allo stesso art 76; con la conseguente impossibilita di considerare le singole pene del cumulo autonome e distinte fra loro, e suscettibili di esecuzione l'una di seguito all'altra, con eliminazione del titolo eseguito e sopravvivenza soltanto di quelli non ancora attuati.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 74, Cod. Pen. art. 75, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)