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Sez. L, Ordinanza n. 3955 del 22/02/2026 (Rv. 677850-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Pensione di reversibilità - Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite - Determinazione delle rispettive quote - Criteri - Entità dell'assegno divorzile - Rilevanza esclusiva - Esclusione - Valutazione in comparazione con altri elementi concorrenti - Necessità. PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - CONIUGE - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677850-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

In tema di ripartizione del trattamento di reversibilità, laddove vi sia concorso tra coniuge superstite e coniuge divorziato del pensionato, la quota spettante a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, ratione temporis vigente, non può essere determinata considerando esclusivamente l'importo dell'assegno divorzile percepito, ma valutando tale elemento in comparazione con altri parametri, primo fra tutti quello della durata dei rispettivi matrimoni.

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)