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Sez. 3, Sentenza n. 1911 del 10/08/1965 (Rv. 313661 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - REGOLARIZZAZIONE.*
Stato
decisa il 1965-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/313661-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - REGOLARIZZAZIONE.*

La disposizione dell'art. 182 cod. proc. civ. in tema di regolarizzazione della rappresentanza in giudizio, attiene alla capacita processuale (legitimatio ad processum), la quale presuppone il requisito della legitimatio ad causam.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)