Sez. 3, Sentenza n. 1911 del 10/08/1965 (Rv. 313661 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - REGOLARIZZAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO - REGOLARIZZAZIONE.*
La disposizione dell'art. 182 cod. proc. civ. in tema di regolarizzazione della rappresentanza in giudizio, attiene alla capacita processuale (legitimatio ad processum), la quale presuppone il requisito della legitimatio ad causam.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)