Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 08/02/2006 (Rv. 586593 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Sentenza o capo di sentenza sostenuto da una pluralità di ragioni autonome - Impugnazione di una sola "ratio decidendi" - Omessa impugnazione delle altre - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso o del motivo - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO
In tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito (o un capo di questa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto d'interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l'avvenuto accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)