Sez. U, Sentenza n. 24305 del 01/12/2010 (Rv. 615602 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso contro sentenza della Sezione disciplinare del CSM - Sentenza resa dalle Sezioni Unite civili - Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. - Improponibilità - Convertibilità in ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, l'art. 24 del d. lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 24 ottobre del 2006, n. 269, prevede, che contro le sentenze della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, può essere proposto ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale, ma non anche che possano essere esperiti, contro la sentenza resa dalle Sezioni Unite civili, gli ulteriori rimedi previsti dal codice di procedura penale, con conseguente improponibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., dovendosi, peraltro, escludere la convertibilità dello stesso in ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., per difetto di notificazione alle controparti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)