Sez. L, Ordinanza n. 22994 del 29/10/2009 (Rv. 610708 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Enti pubblici non territoriali - Organo rappresentativo - Rappresentanza in giudizio - Condizioni - Autorizzazione dell'organo deliberativo - Necessità - Esclusione - Limiti - Deduzione dell'irregolare costituzione per mancata produzione della delibera autorizzativa nel giudizio di revocazione - Onere probatorio - A carico del ricorrente - Contenuto.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
L'organo rappresentativo di un ente pubblico non territoriale può stare in giudizio senza necessità di autorizzazione da parte dell'organo deliberante (ove esistente) salva diversa specifica previsione legale o statutaria. Ne consegue che, in assenza di una norma di carattere generale che richieda una simile autorizzazione, è onere del ricorrente, il quale deduce l'irregolare costituzione dell'ente pubblico non territoriale per mancata produzione della delibera autorizzativa, provare che lo statuto dell'ente contenga una simile previsione, indicando, qualora la circostanza sia dedotta a sostegno del ricorso per revocazione della sentenza di legittimità, in quale sede processuale il documento sia stato ritualmente prodotto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)