Sez. 3, Sentenza n. 12598 del 16/10/2001 (Rv. 549667 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE | Fotostatiche - Conformità all'originale - Disconoscimento - Effetti - Accertamento della conformità - Prove presuntive - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE
Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 n. 2 cod. proc. civ., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)