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Sez. U, Sentenza n. 3818 del 03/08/1978 (Rv. 393379 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1978-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393379-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

I criteri di collegamento del luogo in cui l'obbligazione sia sorta ovvero debba eseguirsi, previsti, in via alternativa, dall'art 4 n 2 cod proc civ, al fine della giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, vanno riscontrati secondo gli istituti e le norme del nostro ordinamento. Pertanto, in tema di obbligazioni contrattuali, il primo di detti criteri implica l'applicazione dell'art 1326 cod civ, in forza del quale il contratto si intende perfezionato nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. (V 3205/74).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Proc. Civ. art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)