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Sez. U, Sentenza n. 2084 del 05/07/1971 (Rv. 352767 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - REGIONALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA REGOLARITA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - QUESTIONI DI ELEGGIBILITA - GIURISDIZIONE ORDINARIA.*
Stato
decisa il 1971-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352767-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - REGIONALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA REGOLARITA DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - QUESTIONI DI ELEGGIBILITA - GIURISDIZIONE ORDINARIA.*

La vigente legislazione in materia di elezioni amministrative - la quale si applica certamente anche alle elezioni regionali - ha nettamente distinto le questioni afferenti alle operazioni elettorali, per le quali non puo che concepirsi un interesse legittimo rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, dalle questioni afferenti all'eleggibilita, le quali concernono il diritto politico all'elettorato passivo e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.*

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1968 num. 108 art. 7, Legge 17/02/1968 num. 108 art. 5 CORTE COST., Legge 17/02/1968 num. 108 art. 19 CORTE COST., Legge 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)